Con la pubblicazione sulla G.U. 11/09/2020 del del DLGS 3 settembre 2020 n. 116, in vigore dal 26/09/2020, il legislatore ha modificato la parte IV del DLGS 152/2006. In particolare è profondamente mutato il concetto di rifiuto urbano. La nuova definizione di “rifiuto urbano” è contenuto all’art. 183 comma 1, lettera b-ter e prevede che, tra le altre, il rifiuto urbano nasca incrociando le 15 tipologie di rifiuti contenute all’Allegato L-quater con le 29 categorie di attività previste all’Allegato L-quinquies. Non esiste quindi più il concetto di “rifiuto assimilato” di cui alla precedente versione.

I rifiuti urbani NON INCLUDONO (art. 183 D.Lgs. 152/06 comma 1 lettera b-sexies): i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Ulteriore modifica è riportata al comma 2-bis dell’art. 198 del D.Lgs. 152/06 che prevede che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività’ di recupero dei rifiuti stessi.

Relativamente agli aspetti connessi alla gestione dei costi del servizio pubblico di raccolta, le recenti modifiche al testo all’art 238 comma 10 del D.Lgs. 152/06. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità’ per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

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