Responsabilità Enti
D. Lgs. N. 231/2001

L’ordinamento giuridico italiano contiene un’importantissima normativa che trova la sua fonte nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e che è definita come la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.

Questa previsione di responsabilità, in realtà, è solo formalmente “amministrativa” in quanto essa è accertata dal “Giudice penale”, nell’ambito di un procedimento penale, il quale è abilitato ad applicare vere e proprie “pene” all’esito di un procedimento penale.

Destinatarie di questa disciplina sono potenzialmente tutte le strutture organizzative ad esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici nonché degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. Particolare attenzione devono prestare le imprese, in qualsiasi forma giuridica esse esercitano la loro attività.

CSL Puglia offre alle Organizzazioni clienti una consulenza costante nei vari aspetti di implementazione del sistema di “compliance” di prevenzione del rischio della sanzione penale.

Le Sanzioni

Le sanzioni previste, anche se differenti rispetto alle classiche erogabili alle persone fisiche, sono comunque particolarmente afflittive per l’ente e, qualora dovessero essere irrogate e, possono comportare conseguenze particolarmente invasive e invalidanti per la stessa organizzazione. Tali sanzioni comprendono:

  • la sanzione pecuniaria;
  • le sanzioni interdittive;
  • la confisca;
  • la pubblicazione della sentenza.

Modalità di intervento

Per evitare il rischio di incorrere in tali sanzioni, il Legislatore ha previsto un sistema di “compliance” basato su tre aspetti fondamentali:

1

Il primo, assolutamente necessario, è l’adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire gli illeciti del catalogo.

2

Il secondo, consiste nell’efficace attuazione del Modello che si attua attraverso il coinvolgimento e la formazione di tutti i soggetti che interagiscono nell’organizzazione con essa.

3

Il terzo, riguarda la predisposizione di un meccanismo di controllo interno circa la verifica dell’adozione e l’efficace attuazione imperniato sulla costituzione di un Organismo di Vigilanza (ODV).

In caso di illecito, l’implementazione di tale sistema può consentire di vedere estromettere l’ente dal processo penale o, quantomeno, di trovare un indubbio vantaggio nella sensibile riduzione delle sanzioni o l’accesso ai riti premiali (come il “patteggiamento”) che consentono una riduzione dei tempi di permanenza nel processo dell’Ente.

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